Il pergolato è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 984 del 7 febbraio 2020 che ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una decisione di primo grado che aveva a sua volta respinto il ricorso, proposto dall’attuale parte appellante, per l’annullamento della disposizione dirigenziale con cui il Dirigente della Direzione Centrale VI, Riqualificazione Urbana — Edilizia Periferie, Servizio Antiabusivismo del Comune aveva rigettato la richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) avanzata dai ricorrenti ed ha ordinato la demolizione d’ufficio delle opere realizzate consistenti nella demolizione di un tetto e la realizzazione di un pergolato in legno.
Permesso di costruire in sanatoria e doppia conformità
I giudici del primo grado avevano ricordato che la sanatoria è possibile solo quando l’opera realizzata in assenza del preventivo titolo abilitativo risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).
Qualificazione di pergolato o tettoia
Nel caso di specie, i giudici di prime cure avevano rilevato che le opere per le quali era stata chiesta la sanatoria e definite dal ricorrente “pergolato in legno”, consistono in realtà in una tettoia con palizzata di legno e tegole sul terrazzo di copertura in sostituzione di un precedente sottotetto, hanno determinato la modifica delle quote di gronda del preesistente manufatto.
Sulle tettoie e sul titolo edilizio necessario, il Consiglio di Stato aveva recentemente affermato che occorre sempre esaminare ogni intervento, caso per caso, considerando dimensioni, struttura, materiali e finalità dell’opera.
Il pergolato e le tettoie per il Consiglio di Stato I giudici di Palazzo Spada, confermando la tesi di primo grado, hanno rilevato che nel caso di specie il manufatto non poteva qualificarsi come “pergolato ligneo”, atteso che il pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e, infatti, normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Il pergolato, che non comporta aumento di volumetria o superficie utile, è un manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, il quale realizza in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo; tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Quando il pergolato viene coperto nella parte superiore, anche per una sola porzione, come nel caso di specie, con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.